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Studio Legale Associato - Avvocati De Meo
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07.12.2014 - Corte Costituzionale 4.11.2014 (depositata 5.12.2014) n.° 273: sulla possibilità di richiedere il giudizio abbreviato durante il dibattimento in caso di modifica dell'imputazione

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.° 273 depositata il 5 dicembre 2014, ha ritenuto contrario ai prinicipii di uguaglianza e del diritto di difesa l'art. 516 del codice di rito penale nella parte in cui non consente di richiedere il giudizio abbreviato nel dibattimento nel caso in cui il Pubblico Ministero abbia modificato l'imputazione (nel caso di specie: da tentata estorsione a estorsione consumata).

La Corte ha infatti ritenuto che il divieto limiterebbe ingiustamente il diritto riconosciuto dal codice ad ottenere una riduzione di pena nel caso in cui il PM, a seguito dell'istruzione dibattimentale, ritenga il fatto diverso; e ciò in maniera discriminatoria rispetto a coloro i quali, per vicende accidentali del processo, si vedano regredire il procedimento alla fase iniziale (caso ad esempio della contestazione diversa che comporti la necessità di svolgimento dell'udienza preliminare); inoltre discriminatoria rispetto ad altri riti, già riconosciuti dalla Corte Costituzionale (oblazione e patteggiamento, come da sentenze n.° 264 del 1994 e 530 del del 1995).

In conseguenza della sentenza suddetta, è pertanto ora consentito richiedere il giudizio abbreviato anche a dibattimento iniziato, nel caso in cui il Pubblico Ministero contesti un fatto diverso - modificazione "fisiologica",a seguito di risultanze dibattimentali prima ignote.

Tale possibilità va ad integrare quanto già deciso dalla Corte, ossia la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato per contestazioni dibattimentali "tardive" o "patologiche" (sent. 333 del 2009; già dagli atti di causa si poteva comprendere che il fatto fosse diverso), e per contestazioni aggiuntive (sent. 237 del 2012).

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