08.12.2014 - C. Cass. sez. I° 22.10.2014 (depositata 20.11.2014) n.° 48314 su stato di gravidanza e detenzione domiciliare
Con la sentenza allegata, la Corte ha evidenziato che, a seguito dell'introduzione del comma 1ter dell'art. 47 ter, non può più ritenersi sussistere l'obbligatorietà della sospensione tout court della pena ex art. 146 c.p..
Infatti, mentre prima l'alternativa tra carcerazione e libertà era secca, senza alternative, adesso è lasciato al Tribunale di Sorveglianza valutare se le esigenze di tutela della collettività (in caso di pericolosità della persona) possano essere assicurate con una misura che non comprima il diritto di cura della futura madre e, in generale, il diritto alla salute della madre e del nascituro.
Nel caso di specie si tratta di una donna che aveva beneficiato della detenzione domiciliare per espiare una pena, in quanto madre di un figlio di età inferiore all'anno; al compimento dell'anno di età, aveva dimostrato di essere nuovamente in cinta, chiedendo il differimento obbligatorio della pena ex art. 146 c.p.; ma il Tribunale di Sorveglianza aveva invece disposto la detenzione domiciliare, valutata la pericolosità della donna che doveva scontare un cumulo di pene per svariate condanne.
Interessante poi che la Corte abbia sottolineato di condividere appieno le argomentazioni difensive sul diritto di tutela assoluto della salute della donna e del nascituro, oltre che sul sentimento di umanità che deve connaturare l'espiazione della pena.