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Studio Legale Associato - Avvocati De Meo
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12.07.2014 - Ancora sulla illegittimità costituzionale dell'art. 69 c. 4° c.p.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.° 105/2014 (c.c. 26.02.2014; dec. 14.04.2014; deposito 18.04.2014) torna sull'illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva di cui al 4° comma dell'art. 99 c.p. divieto previsto dall'art. 69 co. 4° c.p.

Dopo la sentenza n.° 251/2012, con la quale ha stabilito la illegittimità dell'art. 69 c. 4° c.p. (come modificato dall'art. 3 della l. 251/2005) laddove impone il divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 73 co. 5° D.P.R. 309/1990 sulla recidiva di cui al 4° comma dell'art. 99 c.p., la Corte ribadisce lo stesso principio anche per l'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p. - ricettazione di particolare tenuità.

Pur ribadendo la legittimità astratta di norme che deroghino ai principi del bilanciamento delle circostanze, si riafferma che ciò è possibile solo se le deroghe non trasmodino nella irragionevolezza e nell'arbitrio.

Detto ciò, la Corte evidenzia come sia assolutamente irragionevole tale divieto anche in relazione alla ricettazione lieve, oltre che per le già valutate ipotesi di detenzione illecita di stupefacenti. Nel caso di specie, però, la irragionevolezza consiste nel differente trattamento sanzionatorio in relazione al minimo edittale.

Mantenendo il divieto di prevalenza dell'attenuante speciale sulla recidiva, infatti, la pena applicabile ai fatti di ricettazione di pochissimo conto passa da 15 giorni di reclusione minima ai 2 anni, ossia una pena di 48 volte superiore.

Conclude pertanto che tale divieto è in contrasto con «la finalità rieducativa della pena, che implica un costante “principio di proporzione” tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra (sentenza n. 341 del 1994)»

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