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19.07.2014 - Le Sezioni Unite della Cassazione sull'applicabilità del nuovo istituto della rescissione del giudicato ai processi definiti prima del 17 maggio 2014

Rimessa alle SS.UU. penali della Cassazione la questione se, ed entro che limiti, l'istituto della rescissione del giudicato previsto dall'art. 625-ter c.p.p. introdotto dall'art. 11 co. 5° L. 28 aprile 2014 n.° 67, sia applicabile ai soggetti condannati in via definitiva prima dell'entrata in vigore della legge suddetta.

La legge 67/2014, agli articoli da 9 a 15, ha infatti soppresso l'istituto della contumacia e ha ridisegnato quello dell'assenza dell'imputato.

L'art. 11 co. 5° ha introdotto nel codice di procedura penale l'art. 625-ter (rescissione del giudicato); tale norma prevede la possibilità, per il condannato definitivo che provi di non aver avuto conoscenza del processo, di formulare istanza in Cassazione di rescissione del giudicato; in caso di accoglimento dell'istanza, la Corte revoca la sentenza di condanna e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

La decisione, prevista per l'udienza del 17 luglio, è di rilevante importanza, considerato che l'istituto è nuovo, la legge non prevede norme transitorie e vi è un termine di trenta giorni dalla notizia della condanna per poter formulare l'istanza.

ULTIMA ORA La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'istituto della rescissione del giudicato sia applicabile solo a coloro che sono stati dichiarati assenti secondo le nuove norme introdotte dalla legge 67/2014.

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