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Studio Legale Associato - Avvocati De Meo
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26.07.2014 - Il "profitto confiscabile" nella giurisprudenza delle SS.UU. della Cassazione

Il 16 giugno scorso è stata pubblicata una relazione a cura del Massimario della Corte di Cassazione in tema di "profitto confiscabile".

La relazione esamina l'evoluzione giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte, sia sotto l'aspetto degli elementi strutturali del profitto del reato, sia in riguardo al nesso di derivazione causale del profitto dal reato.

La materia è complessa, ma decisamente importante per le conseguenze che ha sui cittadini e sulle imprese.

La relazione, nelle considerazioni conclusive, afferma quindi che, quanto al rapporto di derivazione causale, il profitto deve essere legato da un rapporto di pertinenzialità diretta con il reato - in tale rapporto rientrano anche i beni acquisiti "con le utilità trasformate ovvero con l'impiego dell'immediato prodotto del reato, nonché con gli impieghi redditizi del denaro di provenienza delittuosa". Il denaro, bene fungibile, è confiscabile in via diretta ma, per confiscare le somme contenute in un conto corrente bancario, è necessario un quid pluris: vi deve essere "un qualche elemento" da cui inferire che il denaro versato sia derivante da reato. Si esclude che le posizioni di vantaggio sul mercato che l'impresa abbia conseguito siano confiscabili, in quanto vantaggi economici non immediati. In generale, un qualsiasi vantaggio derivante in via indiretta dal reato non costituisce profitto.

Quanto ai profili strutturali del profitto, lo stesso consiste innanzitutto "in un beneficio aggiunto di tipo patrimoniale"; i crediti possono costituire profitto del reato e quindi possono essere confiscati in via diretta, ma solo se certi, liquidi ed esigibili. I risparmi di spesa generalmente costituiscono profitto confiscabile se con tale affermazione si intende il risparmio economico positivo determinato in misura maggiore di quanto avrebbe dovuto essere. Nei reati tributari il profitto confiscabile (anche nella forma per equivalente) è qualsiasi vantaggio patrimoniale che sia diretta conseguenza del reato, e quindi anche il risparmio di spesa. In caso di reato-contratto, il profitto corrisponde al ricavato lordo; in caso di reati in contratti a prestazioni corrispettive, il profitto si identifica con il vantaggio economico derivante dal contratto, detratta l'effettiva utilità conseguita dal danneggiato.

Ma tale orientamento potrebbe cambiare, considerata la recentissima sentenza delle SS.UU. del 30 gennaio 2014 n.° 10561 (in tema di reato tributario), che innanzitutto qualifica come "diretta" e non "per equivalente" la confisca del profitto costituito dal denaro derivante dall'omesso versamento dei tributi. Inoltre, sugli elementi strutturali del profitto, la Corte ha accolto una definizione più amplia: sono profitto non soltanto i beni appresi per effetto diretto del reato, ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività criminosa; quindi se con il denaro profitto del reato si acquistano beni, tali beni saranno confiscabili in via diretta.

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