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Studio Legale Associato - Avvocati De Meo
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18.08.2015 - Illegittimità Costituzionale della recidiva obbligatoria - art. 99 co. 5° c.p.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.° 185 (camera di consiglio dell'8 luglio e deposito del 23 luglio 2015) ha accolto la questione sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 10 settembre 2014, sulla illegittimità dell'applicazione obbligatoria della recidiva nel caso in cui il nuovo reato rientri in uno di quelli di cui all'art. 407 co. 2° lett a cpp.



La questione, decisa con la sentenza allegata, è decisamente importante poichè da tempo si avvertiva la ingiustizia della norma che imponeva l'applicazione della recidiva (e l'aumento conseguente della pena) solo come conseguenza del titolo del nuovo reato, a prescindere dalla reale pericolosità del reo.



Ciò che la Corte ha censurato è proprio il meccanismo automatico, che vincola il Giudice all'applicazione della recidiva anche se altri elementi possano far ritenere che nel caso di specie non sussista alcuna pericolosità "aggravata", maggiore (distanza nel tempo dei reati; reati in concreto non gravi; tipo di devianza di cui sono il segno; qualità dei comportamenti; offensività concreta delle condotte; livello di omogeneità delle condotte; occasionalità della ricaduta, ecc.); pericolosità aggravata che invece è alla base del concetto di recidiva.



Situazione aggravata dal fatto che l'obbligatorietà scatterebbe anche in caso di recidiva semplice.



Tale obbligatorietà è stata quindi ritenuta irragionevole, con la conseguente cancellazione dell'inciso "è obbligatorio e"; rimane quindi l'aumento di pena maggiore nel caso dei reati di cui all'art. 407 co. 2 lett. a, ma solo se nel caso concreto il Giudice ritenga che il nuovo reato sia sintomo di maggior pericolosità del reo.

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